La disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell’Iva, come riformata nel 2010, prevede, com’è noto, una regola generale basata su due criteri soggettivi diversi (e opposti) in ragione dello status del destinatario della prestazione. Ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, infatti, le prestazioni in genere si considerano effettuate in Italia:
a) quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il principio della tassazione nel luogo di destinazione delle transazioni “business to business”, nonché
b) quando sono rese a privati consumatori da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il principio della tassazione nel luogo di origine delle transazioni “business to consumer”.
Per il prestatore (o fornitore), quindi, è di fondamentale importanza identificare correttamente lo status del destinatario (o committente, o ancora cliente).
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Territorialità Iva (85 kB)
Territorialità Iva - Fiscal News N. 227-2011
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