La regola territoriale generale prevista per i rapporti “B2B”, basata sul luogo di stabilimento del committente, è derogata quando la prestazione è relativa ad un bene immobile, dovendosi in tal caso fare riferimento al luogo di ubicazione dell’immobile.
Si pone la questione se e quando sia applicabile la deroga ai servizi di logistica integrata, che si sostanziano in un’operazione complessa, composta da elementi connessi alla movimentazione della merce, al suo trasporto, al magazzinaggio, all’espletamento di servizi e formalità doganali, all’assistenza nell’etichettatura, nella cernita, nel condizionamento, nel confezionamento, nella contabilizzazione e, in generale, in tutti i servizi connessi alla qualifica di hub di logistica integrata per merci di terzi.
Indice argomenti
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Luogo impositivo dei servizi immobiliari
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Nozione di “bene immobile”
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Collegamento del servizio con il bene immobile
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Territorialità dei servizi di logistica
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Riferimenti normativi
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Territorialita IVA dei servizi di logistica integrata (231 kB)
Territorialita IVA dei servizi di logistica integrata
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