La disposizione dei beni in Trust, sia al momento dell’istituzione che in una fase successiva, sconta l’imposta di donazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle C.M. 48/E/2007 e C.M. 3/E/2008 che l’imposta è dovuta nel primo passaggio dal disponente al trustee.
Di diverso avviso la giurisprudenza di merito prevalente, che ritiene che l’imposta trovi applicazione solo alla cessazione del Trust, ovvero al trasferimento dei beni in Trust ai beneficiari. La CTP di Milano con le recenti sentenze 1208/17/14 e 1002/25/14 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l’imposta di donazione in misura percentuale non si applica al momento della disposizione dei beni in Trust, fase in cui trova applicazione l’imposta di donazione in misura fissa ma, bensì, al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari finali.
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Trust. Imposizione indiretta (88 kB)
Trust. Imposizione indiretta - Fiscal News N. 178-2014
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