24 settembre 2014

Unico. La check-list ante invio

Fiscal News n. 253-2014

I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata, in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato devono rispettare il termine del 30 settembre 2014. L’attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della
dichiarazione e dev’essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (31 dicembre 2018).
Se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa si considera comunque “tempestiva” se dopo avere effettuato i dovuti controlli e rimozione di eventuali errori viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto (come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 195/99).
Ne deriva che coloro che hanno inviato, ad esempio la dichiarazione il 30 settembre 2014 e ricevono, lo stesso giorno, la comunicazione di scarto, possono ripresentare la dichiarazione entro il 5 ottobre 2014 senza alcuna conseguenza.
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