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I contribuenti in regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. “ex-minimi”) e i contribuenti in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di norma, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Tuttavia, non è da escludersi che tali contribuenti subiscano una ritenuta, laddove fornitori di beni o servizi impiegati per lavori di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed altri “bonus” connessi agli immobili.
(prezzi IVA esclusa)