Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime forfettario è determinato in via forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.
Per i contribuenti che nel 2014 hanno conseguito un reddito d’impresa e che dal 1.1.2015 sono transitati al regime forfettario risulta fondamentale controllare che non si siano verificati salti o duplicazioni d’imposta.
(prezzi IVA esclusa)