Il decreto legislativo 13/2024, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del concordato preventivo, prevede che, in caso di adesione alla proposta, il contribuente sia chiamato a versare gli acconti di imposta sulla base del reddito di impresa o di lavoro autonomo concordati. Per il primo anno di applicazione, visto che l’eventuale adesione può essere espressa entro il 31 ottobre 2024, e quindi decorso il termine di versamento del primo acconto dovuto per il 2024, il conguaglio dei maggiori acconti dovuti viene effettuato in sede di secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2024. Il menzionato d.lgs. 13/2024 originariamente prevedeva che tale conguaglio venisse effettuato mediante ricalcolo di quelli che sarebbero stati gli acconti dovuti se il reddito di impresa o lavoro autonomo dichiarati nel 2023 fossero stati pari a quelli concordati per il 2024 (e medesimo meccanismo per l’IRAP). A questa metodologia di calcolo, il cd. decreto correttivo, decreto legislativo 108 del 5 agosto 2024, ha affiancato una seconda modalità di conteggio semplificata, che consente di mantenere per il calcolo sia del primo che del secondo acconto i consueti criteri, richiedendo altresì il pagamento di una ulteriore somma determinata in misura percentuale, sempre in sede di secondo acconto, laddove il reddito concordato per il 2024 sia superiore a quello dichiarato per il 2023.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il calcolo dell’acconto di novembre secondo il testo normativo vigente
-
Il calcolo dell’acconto di novembre secondo il metodo alternativo del decreto correttivo
-
Esempio calcolo acconti con i due metodi, soggetto IRPEF
-
Esempio calcolo acconti con i due metodi, contribuente in regime forfettario
Documento in PDF
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Acconti 2024 CPB dopo il correttivo (PDF) (346 kB)
Acconti 2024 CPB dopo il correttivo
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata