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Il contribuente può incorrere nel reato di occultamento di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. n. 74/2000 quando non indica agli accertanti dove sono custodite le scritture contabili obbligatorie che non si trovano nei luoghi in cui dovrebbero ordinariamente essere tenute. Non indicare ai verificatori il luogo dove sono custoditi i documenti contabili, equivale a occultarli - nel senso indicato dalla norma incriminatrice -, perché in tal caso è lecito desumere la volontà di sottrarli all’esame del fisco; mentre non rileva come scriminante la possibilità di ricostruire in altro modo il reddito o il volume degli affari.
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