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La Cassazione (ordinanza 5469/2026) stabilisce che il licenziamento per eccessiva morbilità è illegittimo se il lavoratore non ha superato il periodo di comporto. L’art. 2110 c.c. tutela il diritto alla salute, imponendo al datore di lavoro di conservare il posto fino a tale limite. Le assenze per malattia, se certificate, non possono essere considerate scarso rendimento perché manca l’elemento della colpa. I disagi organizzativi derivanti dalla malattia sono considerati rischio d’impresa e devono essere tollerati. Il licenziamento prima del comporto è quindi nullo e comporta reintegra del lavoratore, pagamento fino a 12 mensilità e contributi arretrati. La sentenza distingue nettamente tra assenteismo per malattia (tutelato) e scarso rendimento (sanzionabile). Il principio è chiaro: la salute prevale sulle esigenze aziendali fino al superamento del comporto.