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Con l’ordinanza n. 28748/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che l’obbligo contributivo previdenziale sussiste anche in assenza di prestazione lavorativa, quando il rapporto di lavoro è formalmente in essere. La sospensione concordata individualmente tra datore e lavoratore, se non prevista da legge o contratto collettivo, non è idonea a sospendere l’obbligo di contribuzione. In tali casi, il datore di lavoro resta tenuto al versamento dei contributi sul minimale contributivo. La pronuncia rafforza la natura pubblicistica e inderogabile dell’obbligazione contributiva e richiama consulenti e imprese a una gestione prudente e giuridicamente fondata delle sospensioni lavorative.