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Entro il 16 febbraio 2017, i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) sono tenuti a corrispondere il saldo dell’imposta sostituiva 2016 per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. L’imposta, pari al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015, può essere determinata utilizzando due criteri di calcolo:
(prezzi IVA esclusa)