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Gentile Cliente,
l’articolo 39 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023, ha previsto che, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Con la presente informativa si intende riepilogare la normativa in oggetto ai fini della corretta applicazione dell’esonero.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
(prezzi IVA esclusa)