2 maggio 2025

Adempimenti IVA per l’acquisto di un furgone nuovo da un fornitore UE

Autore: Marco Peirolo
Domanda - Un’impresa italiana acquista un furgone nuovo già presente in Italia da un fornitore di altro Stato UE, identificato direttamente in Italia ai fini IVA. Si chiede conferma che l’impresa italiana deve assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge e che non è tenuta a presentare il modello F24 ELIDE, in quanto il mezzo di trasporto, al momento dell’acquisto, è già in Italia e, quindi, non è stato effettuato un acquisto intracomunitario.

Risposta - Il furgone si considera nuovo se sono soddisfatti i requisiti previsti, “in negativo”, dall’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, secondo cui i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre 6.000 chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

Pertanto, è sufficiente che una delle due condizioni non sia soddisfatta affinché il mezzo di trasporto sia considerato nuovo e, quindi, il relativo scambio intracomunitario sia sempre assoggettato a IVA nello Stato UE di destinazione.

Nel caso di specie, però, il furgone è già presente in Italia al momento dell’operazione, per cui l’impresa italiana non effettua un acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, ma un acquisto interno imponibile ai fini IVA.

L’imposta deve essere assolta dall’impresa con il meccanismo del reverse charge cd. “esterno”, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.

In particolare, prosegue la norma, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Come indicato dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015, il cessionario deve predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal cedente estero, ed inviarlo tramite il Sistema di Interscambio con TipoDocumento “TD19” che verrà recapitato solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione del TipoDocumento “TD19” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini esame, la risoluzione n. 21/E/2015 ha chiarito che il reverse charge “esterno” trova applicazione anche se il fornitore non residente è identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, pertanto, il fornitore non può emettere fattura con addebito dell’IVA per mezzo della propria posizione IVA italiana, in quanto il debitore dell’imposta è l’impresa acquirente.

Da ultimo, si conferma che il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” deve essere utilizzato ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262/2006, la relativa richiesta deve essere corredata dalla copia del predetto modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
Pertanto, alla presentazione del modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” deve provvedere il fornitore e non l’impresa italiana.
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