Domanda – Un professionista vanta crediti per imposte dirette nei confronti dell’erario, pure avendo ricevuto dall’Ufficio delle Entrate territorialmente competente un blocco alla relativa compensazione dato che, al contempo, tale soggetto presenta alcuni debiti iscritti a ruolo per il medesimo soggetto: si tratta di una ricostruzione corretta da parte dell’Agenzia oppure no? Ci sono in ogni caso modi per superare l’impasse?
Risposta – Considerando il modico importo dei debiti di cui trattasi non dovrebbe trovare applicazione la previsione di cui all’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006, tale per cui è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione c.d. “orizzontale” per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, così come per accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Si ritiene invece che quanto riportato dall’Amministrazione finanziaria al contribuente faccia capo al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010; disposizione per la quale non viene previsto alcun limite oggettivo al relativo funzionamento, ragion per cui trova applicazione con riguardo alle diverse somme a debito riconducibili ai tributi erariali.
Il comma 1, primo periodo della suddetta norma stabilisce infatti che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”, prevedendo al contempo che, in caso di inosservanza di tale divieto (secondo periodo), si applica la sanzione:
- del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
- fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
In proposito si può in primo luogo notare che, a differenza di quanto viene disposto dal citato comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006 (inserito dall’art. 1, comma 94, lettera b) della Legge 213/2023 e poi modificato dall’art. 4, comma 2 del D.L. 39/2024), che impedisce tecnicamente – anche per il tramite degli appositi sistemi tecnici approntati autorità fiscale – la compensazione orizzontale in presenza di iscrizioni a ruolo superiori ad euro 100.000 a partire dallo scorso 01/07/2024, la disposizione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010 non rappresenta una “preclusione assoluta”: ragion per cui, posto il limite alla compensazione – così come eccepito da parte dell’autorità fiscale – si può in ogni caso procedere con lo scomputo dei crediti tramite modello F24, pur trovando così applicazione la richiamata sanzione del 50% delle somme compensate.
Nondimeno, in virtù di quanto stabilito dall’art. 31, comma 1, terzo periodo del D.L. 78/2010 – che permette comunque il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, allo specifico fine di “riassorbire” la relativa quota iscritta a ruolo – se il soggetto in questione vanta crediti riconducibili alla stessa tipologia di quelli risultanti a proprio debito potrà procedere con la relativa compensazione, in modo da ridurre la propria esposizione dei confronti dell’Amministrazione finanziaria.