Gli imprenditori che effettuano cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972, oltre all’applicazione del regime IVA ordinario, possono fruire:
del regime speciale, il quale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, prevede la forfettizzazione della detrazione dell’imposta, in base a percentuali stabilite per ciascun gruppo di prodotti;
del regime di esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture, se il volume d’affari realizzato nell’anno precedente non supera i 7.000 euro ed è costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla citata tabella A.
Indice argomenti
Premessa
Soggetti ammessi
Detrazione IVA forfettizzata
Opzione regime ordinario
Regime di esonero
Autofatture del soggetto acquirente
Gestione numerazione autofatture
Regime forfetario
Corrispettivi telematici
Decadenza regime di esonero
Attività connesse
IVA prestazioni di servizi
Raccoglitori occasionali
Codice autofattura elettronica
Annotazione separata
Variazioni percentuali di compensazione
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Regime speciale IVA per i produttori agricoli (335 kB)
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