Gli imprenditori che effettuano cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972, oltre all’applicazione del regime IVA ordinario, possono fruire:
- del regime speciale, il quale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, prevede la forfettizzazione della detrazione dell’imposta, in base a percentuali stabilite per ciascun gruppo di prodotti;
- del regime di esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture, se il volume d’affari realizzato nell’anno precedente non supera i 7.000 euro ed è costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla citata tabella A.
Indice argomenti
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Premessa
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Soggetti ammessi
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Detrazione IVA forfettizzata
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Opzione regime ordinario
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Regime di esonero
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Autofatture del soggetto acquirente
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Gestione numerazione autofatture
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Regime forfetario
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Corrispettivi telematici
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Decadenza regime di esonero
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Attività connesse
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IVA prestazioni di servizi
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Raccoglitori occasionali
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Codice autofattura elettronica
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Annotazione separata
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Variazioni percentuali di compensazione
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Regime speciale IVA per i produttori agricoli (335 kB)
Regime speciale IVA per i produttori agricoli
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