Il regime transfrontaliero di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro, in possesso di determinati requisiti, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento.
I soggetti stabiliti nel territorio dello Stato ammessi a tale regime, sono tenuti a presentare una comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati delle operazioni effettuate, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile.
Indice argomenti
- Premessa
- Agevolazioni regime di franchigia
- Condizioni d’ammissione
- Comunicazione preventiva
- Suffisso EX
- Decorrenza
- Comunicazione trimestrale
- Superamento soglia 100.000 euro
- Cessazione del regime
- Modello di comunicazione
- Assenza di operazioni
- Codice attività
- Prima comunicazione
- Volume d’affari
- Comunicazione correttiva
- Comunicazione tardiva
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Regime transfrontaliero di franchigia (PDF) (365 kB)
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