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Gentile Cliente,
generalmente il periodo estivo coincide con la richiesta e il godimento delle ferie da parte dei lavoratori subordinati. Il diritto alla fruizione delle ferie è garantito dal codice civile, all’art.2109 e dall’art.10 del D.Lgs. n.66/03 il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall’art.2109 cod.civ., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito non inferiore a quattro settimane”.
Come si concilia questo diritto con la normale gestione dell’attività lavorativa?
Con questa nota intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.
Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
(prezzi IVA esclusa)