Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Certificazione Unica 2026 introduce, in continuità con gli anni precedenti, una disciplina puntuale per l’esposizione del Trattamento di Fine Rapporto e delle altre indennità soggette a tassazione separata, imponendo ai sostituti d’imposta un’elevata attenzione nella compilazione della sezione dedicata. La corretta gestione dei campi relativi al TFR assume un ruolo centrale non solo ai fini dell’adempimento dichiarativo, ma anche per la corretta determinazione dell’imposta definitiva in capo al lavoratore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La sezione dedicata al Trattamento di Fine Rapporto della Certificazione Unica 2026 rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intero adempimento dichiarativo. A differenza dei redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria, il TFR e le altre indennità di fine rapporto seguono infatti le regole della tassazione separata, con effetti diretti sulla determinazione dell’imposta definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo le istruzioni ufficiali, nella sezione “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” devono essere indicati tutti gli importi erogati nel 2025 che rientrano nell’ambito applicativo del DPR n. 600/1973 .
In concreto, rientrano in questa sezione:
Ogni singola erogazione comporta una specifica certificazione: in presenza di più liquidazioni, anche nello stesso anno, è necessario compilare più moduli CU.
Il punto 801 accoglie l’importo delle indennità e delle somme erogate nel 2025 e assoggettate a tassazione separata.
Dal punto di vista operativo, occorre indicare:
Un lavoratore ha cessato il rapporto il 30 giugno 2025 e percepisce un TFR lordo di 40.000 euro, interamente liquidato nel 2025: nel punto 801 va indicato 40.000.
Se, invece, una parte del TFR (ad esempio 10.000 euro) era già stata anticipata nel 2023, nel punto 801 andrà indicato solo l’importo liquidato nel 2025.
Il punto 802 è fondamentale per la corretta ricostruzione del reddito complessivo assoggettato a tassazione separata. In questo campo vanno indicate le somme:
Anticipazione TFR di 10.000 euro erogata nel 2023 e saldo di 30.000 euro nel 2025.
Questo consente all’Agenzia delle Entrate di riliquidare correttamente l’imposta sull’intero ammontare del TFR.
Nel punto 803 va indicata l’eventuale detrazione spettante sul TFR, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto 20 marzo 2008.
Si tratta di un dato spesso trascurato, ma rilevante in termini di correttezza fiscale, soprattutto nei rapporti di lavoro di durata medio-breve.
Il punto 804 è uno dei campi più sensibili dell’intera sezione. Qui devono essere indicate le ritenute IRPEF operate dal sostituto sul TFR, calcolate ai sensi dell’art. 19 del TUIR .
È importante ricordare che:
TFR lordo liquidato nel 2025: 40.000 euro
Ritenuta a tassazione separata calcolata: 9.200 euro
Punto 804: 9.200
Punti 805, 806 e 807 – Ritenute sospese e ritenute di anni precedenti
In presenza di ritenute sospese, riliquidazioni, erogazioni frazionate nel tempo, le istruzioni prevedono la compilazione dei punti 805, 806 e 807, che consentono di distinguere tra:
Questa distinzione è particolarmente rilevante nei casi di operazioni straordinarie o di passaggio di dipendenti tra sostituti.
Il punto 808 deve essere compilato nei casi di:
In questo campo va indicata la percentuale di spettanza riferita al singolo percipiente cui è intestata la CU.
TFR complessivo di 30.000 euro ripartito tra due eredi al 50%. Punto 808: 50 (per ciascun erede)
Gli altri punti della sezione riportano comunque l’importo complessivo.
Punto 920 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Anche se collocato in una sezione distinta, il punto 920 è strettamente collegato al TFR. In esso va sempre indicata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, versata:
Le istruzioni precisano che il punto 920 va compilato sempre, anche in assenza di erogazione del TFR nel 2025.

(prezzi IVA esclusa)