6 febbraio 2026

Certificazione Unica 2026: come esporre i dati sul TFR

Focus Lavoro n. 05 - 2026
Autore: Debhorah di Rosa

La Certificazione Unica 2026 introduce, in continuità con gli anni precedenti, una disciplina puntuale per l’esposizione del Trattamento di Fine Rapporto e delle altre indennità soggette a tassazione separata, imponendo ai sostituti d’imposta un’elevata attenzione nella compilazione della sezione dedicata. La corretta gestione dei campi relativi al TFR assume un ruolo centrale non solo ai fini dell’adempimento dichiarativo, ma anche per la corretta determinazione dell’imposta definitiva in capo al lavoratore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

La sezione dedicata al Trattamento di Fine Rapporto della Certificazione Unica 2026 rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intero adempimento dichiarativo. A differenza dei redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria, il TFR e le altre indennità di fine rapporto seguono infatti le regole della tassazione separata, con effetti diretti sulla determinazione dell’imposta definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo le istruzioni ufficiali, nella sezione “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” devono essere indicati tutti gli importi erogati nel 2025 che rientrano nell’ambito applicativo del DPR n. 600/1973 .

In concreto, rientrano in questa sezione:

  • il TFR liquidato a seguito di cessazione del rapporto;
  • le anticipazioni di TFR;
  • gli acconti di TFR;
  • le prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
  • le indennità equipollenti (ad esempio TFS);
  • le somme corrisposte agli eredi o all’ex coniuge avente diritto.

Ogni singola erogazione comporta una specifica certificazione: in presenza di più liquidazioni, anche nello stesso anno, è necessario compilare più moduli CU.

Punto 801 – Ammontare delle somme erogate nell’anno

Il punto 801 accoglie l’importo delle indennità e delle somme erogate nel 2025 e assoggettate a tassazione separata.

Dal punto di vista operativo, occorre indicare:

  • il TFR effettivamente liquidato nell’anno, al netto delle quote eventualmente tassate ordinariamente (ad esempio per superamento del milione di euro), includendo anche anticipazioni o acconti, se erogati nello stesso anno.

Esempio pratico

Un lavoratore ha cessato il rapporto il 30 giugno 2025 e percepisce un TFR lordo di 40.000 euro, interamente liquidato nel 2025: nel punto 801 va indicato 40.000.

Se, invece, una parte del TFR (ad esempio 10.000 euro) era già stata anticipata nel 2023, nel punto 801 andrà indicato solo l’importo liquidato nel 2025.

 

Punto 802 – Somme erogate in anni precedenti

Il punto 802 è fondamentale per la corretta ricostruzione del reddito complessivo assoggettato a tassazione separata. In questo campo vanno indicate le somme:

  • già erogate in anni precedenti;
  • riferite alla stessa indennità di fine rapporto.

Anticipazione TFR di 10.000 euro erogata nel 2023 e saldo di 30.000 euro nel 2025.

  • Punto 801: 30.000
  • Punto 802: 10.000

Questo consente all’Agenzia delle Entrate di riliquidare correttamente l’imposta sull’intero ammontare del TFR.

Punto 803 – Detrazione per TFR

Nel punto 803 va indicata l’eventuale detrazione spettante sul TFR, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto 20 marzo 2008.

Si tratta di un dato spesso trascurato, ma rilevante in termini di correttezza fiscale, soprattutto nei rapporti di lavoro di durata medio-breve.

Punto 804 – Ritenute operate sul TFR

Il punto 804 è uno dei campi più sensibili dell’intera sezione. Qui devono essere indicate le ritenute IRPEF operate dal sostituto sul TFR, calcolate ai sensi dell’art. 19 del TUIR .

È importante ricordare che:

  • in questo punto non va mai indicata l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione;
  • se l’importo delle ritenute risulta negativo, deve essere indicato zero.

Esempio pratico

TFR lordo liquidato nel 2025: 40.000 euro

Ritenuta a tassazione separata calcolata: 9.200 euro

Punto 804: 9.200

Punti 805, 806 e 807 – Ritenute sospese e ritenute di anni precedenti

In presenza di ritenute sospese, riliquidazioni, erogazioni frazionate nel tempo, le istruzioni prevedono la compilazione dei punti 805, 806 e 807, che consentono di distinguere tra:

  • ritenute operate nell’anno;
  • ritenute operate in anni precedenti;
  • ritenute non ancora versate.

Questa distinzione è particolarmente rilevante nei casi di operazioni straordinarie o di passaggio di dipendenti tra sostituti.

Punto 808 – Percentuale spettante in caso di più beneficiari

Il punto 808 deve essere compilato nei casi di:

  • erogazione del TFR agli eredi;
  • ripartizione dell’indennità tra più aventi diritto.

In questo campo va indicata la percentuale di spettanza riferita al singolo percipiente cui è intestata la CU.

Esempio pratico

TFR complessivo di 30.000 euro ripartito tra due eredi al 50%. Punto 808: 50 (per ciascun erede)

Gli altri punti della sezione riportano comunque l’importo complessivo.

Punto 920 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Anche se collocato in una sezione distinta, il punto 920 è strettamente collegato al TFR. In esso va sempre indicata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, versata:

  • in acconto entro il 16 dicembre;
  • a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo .

Le istruzioni precisano che il punto 920 va compilato sempre, anche in assenza di erogazione del TFR nel 2025.

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