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Tra i controlli e le verifiche da effettuare per l’elaborazione della busta paga di dicembre c’è l’obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di provvedere alla verifica di spettanza del trattamento integrativo in favore del lavoratore. Il riconoscimento del TIR infatti è automatico e non necessita di espressa richiesta da parte del lavoratore, però la legge prevede che sia subordinato al possesso di specifici requisiti di capienza ed incapienza che rendono talvolta complicata la determinazione dei requisiti di spettanza e la definizione dell’importo da riconoscere in via definitiva a dicembre. Vediamo come procedere.
ll trattamento integrativo per l'anno 2024 è disciplinato dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023.
ll trattamento integrativo spetta su base mensile in busta paga nelle seguenti misure:
|
Mese |
Giorni detrazione |
TIR |
|
Gennaio |
31 |
101,92 |
|
Febbraio |
28 |
92,05 |
|
Marzo |
31 |
101,92 |
|
Aprile |
30 |
98,63 |
|
Maggio |
31 |
101,92 |
|
Giugno |
30 |
98,63 |
|
Luglio |
31 |
101,92 |
|
Agosto |
31 |
101,92 |
|
Settembre |
30 |
98,63 |
|
Ottobre |
31 |
101,92 |
|
Novembre |
30 |
98,63 |
|
Dicembre |
31 |
101,92 |
La detrazione per lavoro dipendente nel 2024 è pari a:
In caso di reddito non superiore a 15.000 euro, l’importo del trattamento integrativo spettante varia in base al reddito come di seguito esemplificato:
Reddito complessivo: 14.000 euro derivante
Imposta lorda 14.000 euro x 23% = 3.220 euro
Giorni detrazione: 365
Fasi di verifica
Detrazione lavoro dipendente: 1.880 euro
Imposta netta: 1.340 euro.
TIR spettante = 1.200 euro
ll trattamento integrativo può spettare anche al lavoratore che abbia prodotto un reddito complessivo da 15 mila a 28 mila euro, a condizione che non sia titolare di una delle seguenti categorie di redditi:
Il trattamento integrativo spetta ogni mese se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente calcolata mensilmente, ma il calcolo definitivo va effettuato su base annua e può accadere che un lavoratore abbia percepito il trattamento integrativo durante l'anno e poi a dicembre sia costretto a restituirlo, soprattutto se il reddito supera a dicembre, in fase di conguaglio fiscale di fine anno, il reddito di 15.000 euro, con conseguente ricalcolo anche della detrazione per lavoro dipendente
In presenza di redditi di importo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, fermo restando il rispetto della condizione di capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione per lavoro dipendente, il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
L'imposta lorda non va calcolata sul reddito da lavoro dipendente, ma sul reddito complessivo del contribuente (quindi sommando gli eventuali altri redditi che normalmente vengono dichiarati con il 730 o il modello Redditi PF).
Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni:
L’imposta lorda deve invece essere determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente.
Reddito complessivo pari a 25.000 euro di cui 18.000 euro per redditi di lavoro dipendente e 7.000 euro per redditi agrari;
Detrazioni spettanti:
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 3.000 euro.
Procedura di verifica capienza
Procedura verifica imposta lorda/detrazioni
Totale detrazioni: 7.275,38 euro.
TIR = detrazioni imposta lorda = 1.525,38 = 1.200 euro
Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese mensilmente e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza. Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, occorre provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo da trattenere superi 60 euro, lo stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione di dicembre.
Il datore di lavoro, in particolare, determina la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a sua disposizione. Ne deriva che, poichè ordinariamente, la sola somma delle detrazioni conosciute (lavoro dipendente e per familiari a carico) non consente il superamento dell'imposta lorda è opportuno rinviare l’erogazione del trattamento integrativo alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica.
Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 3 del 2020, i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo deve altresì essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari (Modello 770)
Come si effettua la verifica della “capienza” per riconoscere il TIR?
La verifica della capienza consiste nel confrontare l’imposta lorda con le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR).
Il TIR spetta solo se l’imposta lorda annua supera la detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente.
Operativamente:
In caso contrario, il TIR non spetta e l’importo eventualmente erogato mensilmente deve essere recuperato in sede di conguaglio.
Cosa accade se a dicembre il reddito supera la soglia dei 15.000 euro?
Se in sede di conguaglio il reddito complessivo supera 15.000 euro, possono verificarsi due scenari:
Il TIR non spetta più ai sensi della disciplina base (art. 1, comma 3, D.Lgs. 216/2023) → l’importo riconosciuto durante l’anno va restituito.
Può comunque spettare nella disciplina “allargata” se la somma delle detrazioni ammissibili (familiari, lavoro dipendente, interessi passivi, rate detrazioni edilizie ecc.) supera l’imposta lorda.
Il ricalcolo a dicembre è quindi determinante.
Se il TIR risulta non spettante e il recupero supera 60 euro, lo stesso deve essere effettuato in otto rate a partire dal cedolino di dicembre (art. 1, DL 3/2020).
In quali casi conviene al datore rinviare l’erogazione del TIR alla dichiarazione dei redditi?
Il datore può valutare di non riconoscere automaticamente il TIR mese per mese quando:
il reddito presunto è vicino alla soglia dei 15.000 euro e rischia di superarla in sede di conguaglio;
la sola somma delle detrazioni “conosciute” non consente di superare l’imposta lorda (come chiarito nelle circolari AE n. 2/2024 e n. 4/2022).
In questi casi, è prudente riconoscere il TIR solo in sede di dichiarazione dei redditi, evitando recuperi importanti a fine anno.
Situazione
Un lavoratore presenta nel 2025: Reddito da lavoro dipendente: 18.000 €
Redditi agrari: 7.000 €
Reddito complessivo: 25.000 €
Detrazioni disponibili:
Durante l’anno il datore ha riconosciuto il TIR in via automatica, poiché l’imposta lorda mensile risultava superiore alla detrazione mensile.
Fase 1 – Verifica della capienza sui redditi da lavoro
Imposta lorda lavoro dipendente: 4.140 €
Detrazione lavoro dipendente: 2.825,38 €
Imposta netta: 1.314,62 € → CAPIENTE
Fin qui il TIR mensile risulta correttamente erogato.
Fase 2 – Verifica complessiva su reddito totale
Imposta lorda complessiva: 5.750 €
Totale detrazioni ammissibili:
→ Totale: 7.275,38 €
Poiché 7.275,38 € > 5.750 €, il lavoratore ha diritto al TIR nella misura di:
7.275,38 – 5.750 = 1.525,38 € spettano massimo 1.200 €
Esito
Il lavoratore mantiene il diritto al TIR, ma solo perché la somma delle detrazioni supera l’imposta lorda.
Se tali detrazioni non fossero state presenti, avrebbe dovuto restituire l’intero importo percepito.
Il datore indica l’importo riconosciuto nella Certificazione Unica e recupera il credito tramite compensazione in F24 (art. 17, D.Lgs. 241/1997).
(prezzi IVA esclusa)