19 dicembre 2025

Trattamento integrativo Irpef: verifica e recupero a dicembre

Focus Lavoro n. 24 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

Tra i controlli e le verifiche da effettuare per l’elaborazione della busta paga di dicembre c’è l’obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di provvedere alla verifica di spettanza del trattamento integrativo in favore del lavoratore. Il riconoscimento del TIR infatti è automatico e non necessita di espressa richiesta da parte del lavoratore, però la legge prevede che sia subordinato al possesso di specifici requisiti di capienza ed incapienza che rendono talvolta complicata la determinazione dei requisiti di spettanza e la definizione dell’importo da riconoscere in via definitiva a dicembre. Vediamo come procedere.

 

ll trattamento integrativo per l'anno 2024 è disciplinato dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023.

ll trattamento integrativo spetta su base mensile in busta paga nelle seguenti misure:

Mese

Giorni detrazione

TIR

Gennaio

31

101,92

Febbraio

28

92,05

Marzo

31

101,92

Aprile

30

98,63

Maggio

31

101,92

Giugno

30

98,63

Luglio

31

101,92

Agosto

31

101,92

Settembre

30

98,63

Ottobre

31

101,92

Novembre

30

98,63

Dicembre

31

101,92

Redditi fino a 15.000 euro

La detrazione per lavoro dipendente nel 2024 è pari a:

  • a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro

In caso di reddito non superiore a 15.000 euro, l’importo del trattamento integrativo spettante varia in base al reddito come di seguito esemplificato:

  • Reddito annuo fino a 8.000 euro (Imposta lorda < detrazione lavoro dipendente): TIR 0
  • Reddito annuo da 9.000  a 15.000 euro (imposta lorda > detrazione lavoro dipendente): TIR 1.200 euro.

Esempio di calcolo

Reddito complessivo: 14.000 euro derivante

Imposta lorda 14.000 euro x 23% = 3.220 euro

Giorni detrazione: 365

Fasi di verifica

  1. Verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
  2. Verificare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro
  3. Calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante in rapporto al periodo di lavoro nell’anno.

Detrazione lavoro dipendente: 1.880 euro

Imposta netta: 1.340 euro.

TIR spettante = 1.200 euro

Redditi oltre 15.000 euro

ll trattamento integrativo può spettare anche al lavoratore che abbia prodotto un reddito complessivo da 15 mila a 28 mila euro, a condizione che non sia titolare di una delle seguenti categorie di redditi:

  • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  •  le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • somme percepite anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;.
  • prestazioni pensionistiche;
  • assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.

Il trattamento integrativo spetta ogni mese se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente calcolata mensilmente, ma il calcolo definitivo va effettuato su base annua e può accadere che un lavoratore abbia percepito il trattamento integrativo durante l'anno e poi a dicembre sia costretto a restituirlo, soprattutto se il reddito supera a dicembre, in fase di conguaglio fiscale di fine anno, il reddito di 15.000 euro, con conseguente ricalcolo anche della detrazione per lavoro dipendente

In presenza di redditi di importo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, fermo restando il rispetto della condizione di capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione per lavoro dipendente, il trattamento integrativo è riconosciuto  a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

L'imposta lorda non va calcolata sul reddito da lavoro dipendente, ma sul reddito complessivo del contribuente (quindi sommando gli eventuali altri redditi che normalmente vengono dichiarati con il 730 o il modello Redditi PF).

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni:

  1. detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
  2. detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);;
  3. detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
  4. detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
  5. detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
  6. detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
  7. tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:
    • Sisma bonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013);
    • Bonus verde (articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
    • recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti – Bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
    • acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013);
    • Bonus mobili (articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013);
    • arredo degli immobili giovani coppie (articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
    • acquisto abitazione classe energetica A o B (articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
    • – Eco bonus (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013);
    •           Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

L’imposta lorda deve invece essere determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente.

Esempio di calcolo 

Reddito complessivo pari a 25.000 euro di cui 18.000 euro per redditi di lavoro dipendente e 7.000 euro per redditi agrari;

Detrazioni spettanti:

  • coniuge a carico: 690 euro
  • 19% su interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario;

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 3.000 euro.

Procedura di verifica capienza

  1. Imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente: 4.140 euro
  2. Detrazione da lavoro dipendente: 2.825,38 euro
  3. Imposta netta: 1.314,62 euro

Procedura verifica imposta lorda/detrazioni

  1. imposta lorda complessiva: 5.750 euro;
  2. detrazioni lavoro dipendente: 2.825,38 euro;
  3. ammontare detrazioni per carichi di famiglia: 690 euro;
  4. detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (4.000 x 19/100): 760 euro;
  5. detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR: 3.000 euro;

Totale detrazioni: 7.275,38 euro.

TIR = detrazioni  imposta lorda = 1.525,38 = 1.200 euro

Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese mensilmente  e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.  Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, occorre provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo da trattenere superi 60 euro, lo stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione di dicembre.

Il datore di lavoro, in particolare, determina la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a sua disposizione. Ne deriva che, poichè ordinariamente, la sola somma delle detrazioni conosciute (lavoro dipendente e per familiari a carico) non consente il superamento dell'imposta lorda è opportuno rinviare l’erogazione del trattamento integrativo alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore.

L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica.

Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 3 del 2020, i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo deve altresì essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari (Modello 770)

Riferimenti normativi

 

Domande e risposte

Come si effettua la verifica della “capienza” per riconoscere il TIR?

La verifica della capienza consiste nel confrontare l’imposta lorda con le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR).

Il TIR spetta solo se l’imposta lorda annua supera la detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente.

Operativamente:

  • Si calcola l’imposta lorda sul reddito complessivo (art. 1, comma 3, D.Lgs. 216/2023).
  • Si applica la detrazione da lavoro dipendente spettante per giorni di lavoro.
  • Se l’imposta netta è maggiore di zero, il lavoratore è “capiente” e il TIR può spettare.

In caso contrario, il TIR non spetta e l’importo eventualmente erogato mensilmente deve essere recuperato in sede di conguaglio.

Cosa accade se a dicembre il reddito supera la soglia dei 15.000 euro?

Se in sede di conguaglio il reddito complessivo supera 15.000 euro, possono verificarsi due scenari:

Il TIR non spetta più ai sensi della disciplina base (art. 1, comma 3, D.Lgs. 216/2023) → l’importo riconosciuto durante l’anno va restituito.

Può comunque spettare nella disciplina “allargata” se la somma delle detrazioni ammissibili (familiari, lavoro dipendente, interessi passivi, rate detrazioni edilizie ecc.) supera l’imposta lorda.

Il ricalcolo a dicembre è quindi determinante.

Se il TIR risulta non spettante e il recupero supera 60 euro, lo stesso deve essere effettuato in otto rate a partire dal cedolino di dicembre (art. 1, DL 3/2020).

In quali casi conviene al datore rinviare l’erogazione del TIR alla dichiarazione dei redditi?

Il datore può valutare di non riconoscere automaticamente il TIR mese per mese quando:

  • il lavoratore presenta altri redditi che non sono noti al sostituto (agricoli, autonomi,f abbricati, ecc.);
  • sono presenti detrazioni rateizzate non comunicate al sostituto e rilevanti ai fini del calcolo;

il reddito presunto è vicino alla soglia dei 15.000 euro e rischia di superarla in sede di conguaglio;

la sola somma delle detrazioni “conosciute” non consente di superare l’imposta lorda (come chiarito nelle circolari AE n. 2/2024 e n. 4/2022).

In questi casi, è prudente riconoscere il TIR solo in sede di dichiarazione dei redditi, evitando recuperi importanti a fine anno.

 

Caso 

Situazione

Un lavoratore presenta nel 2025: Reddito da lavoro dipendente: 18.000 €

Redditi agrari: 7.000 €

Reddito complessivo: 25.000 €

Detrazioni disponibili:

  • Detrazione lavoro dipendente: 2.825,38 €
  • Coniuge a carico: 690 €
  • Interessi passivi mutuo agrario: 760 €
  • Detrazione edilizia (art. 16-bis TUIR): 3.000 €

Durante l’anno il datore ha riconosciuto il TIR in via automatica, poiché l’imposta lorda mensile risultava superiore alla detrazione mensile.

Fase 1 – Verifica della capienza sui redditi da lavoro

Imposta lorda lavoro dipendente: 4.140 €

Detrazione lavoro dipendente: 2.825,38 €

Imposta netta: 1.314,62 € → CAPIENTE

Fin qui il TIR mensile risulta correttamente erogato.

Fase 2 – Verifica complessiva su reddito totale

Imposta lorda complessiva: 5.750 €

Totale detrazioni ammissibili:

  • 2.825,38 € (lavoro dip.)
  • 690 € (famiglia)
  • 760 € (mutuo)
  • 3.000 € (edilizia)

→ Totale: 7.275,38 €

Poiché 7.275,38 € > 5.750 €, il lavoratore ha diritto al TIR nella misura di:

7.275,38 – 5.750 = 1.525,38 €  spettano massimo 1.200 €

Esito

Il lavoratore mantiene il diritto al TIR, ma solo perché la somma delle detrazioni supera l’imposta lorda.

Se tali detrazioni non fossero state presenti, avrebbe dovuto restituire l’intero importo percepito.

Il datore indica l’importo riconosciuto nella Certificazione Unica e recupera il credito tramite compensazione in F24 (art. 17, D.Lgs. 241/1997).

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