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La Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui limita ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge» la tutela reintegratoria, in contrasto con la legge di delega, la quale disponeva il diritto alla reintegrazione – oltre che per i licenziamenti discriminatori – per tutti i «licenziamenti nulli», senza operare distinzioni tra nullità codificate e invalidità da ricollegare a categorie civilistiche generali.
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