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In materia di pubblico impiego, il licenziamento disciplinare ex art. 55-quater comma 1 lett. b) D.lgs. n. 165/2001 è legittimo, quando l’assenza per malattia è stata preceduta soltanto dal preavviso telefonico all’Ufficio preposto, senza produzione, anche successiva, d’idonea certificazione medica o di altri documenti giustificativi.
(prezzi IVA esclusa)