Il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato, ove quest'ultimo lo abbia espressamente richiesto. Qualora la convocazione sia stata fissata per una certa data, l’incontro deve essere differito se il lavoratore invia un certificato medico che attesta l’impossibilità di parteciparvi, e ciò anche se il certificato è “generico”, nel senso della non menzione del tipo di patologia. È quanto emerge da una recente pronunzia della Corte di Cassazione.
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Audizione lavoratore. Differimento per malattia (214 kB)
Audizione lavoratore. Differimento per malattia - Giustizia e Lavoro n. 23 - 2018
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