Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che: «Il centralinista cieco già assunto sensi della L. 397/1971 o della L. 113/1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 9 della predetta L. 113/1985, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità».
(prezzi IVA esclusa)