Depressione. Attività ricreative durante assenza da lavoro
GiusLavoro n. 26 - 2021
Il dipendente affetto da depressione non può essere licenziato per il solo fatto di aver svolto attività ricreative durate l’assenza dal lavoro per malattia. Non si tratta di una condotta potenzialmente idonea a ritardare la guarigione, né incompatibile con la patologia neurologica. Pertanto il licenziamento si giustifica soltanto in presenza della prova della simulazione da parte del lavoratore.
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