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In tema di contrasto del lavoro irregolare, con riguardo al reato ex art. 14 comma 15 D.lgs. n. 81/08, l'imprenditore non può addurre l'ignoranza del provvedimento di sospensione dell'attività che sia stato regolarmente indirizzato alla sua residenza e che non abbia ritirato presso l'Ufficio postale. Le contravvenzione sono punibili anche a titolo di colpa e la sottrazione alla conoscenza del provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro ritualmente notificato costituisce esso stesso atteggiamento colposo
(prezzi IVA esclusa)