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In ipotesi di lite tra colleghi, ai fini della validità del licenziamento disciplinare è necessario individuare con certezza il responsabile dell’alterco e dell’eventuale sbocco violento dello stesso. In altre parole, non si giustifica il licenziamento di chi ha litigato con il collega senza prova che sia stato lui a passare per primo alle “vie di fatto”. È quanto emerge dalla sentenza n. 8710/17 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
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