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La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del Datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al Datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav., sia perché, in via generale, incombe sul Datore, ex art. 5 l. n. 604/1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.
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