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La sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo laddove non contenga un'espressa statuizione di condanna, né è applicabile il disposto degli artt. 17 e 21 D.lgs. n. 46/1999, ai fini della riscossione mediante ruolo dei crediti di Enti pubblici non economici aventi causa in rapporti di diritto privato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione pronunciandosi con riferimento all’impugnazione di una cartella esattoriale emessa in relazione a un licenziamento per motivi disciplinari intimato dall’Agenzia delle Entrate a una propria dipendente.
(prezzi IVA esclusa)