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La Corte di Cassazione ha chiarito che un licenziamento intimato verbalmente è inefficace, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la continuazione del rapporto di lavoro ha come conseguenza che il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni dalla data d’intimazione a quella di effettiva riammissione in servizio soltanto se ha messo a disposizione la sua prestazione.
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