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In tema di licenziamento disciplinare, non rileva il mero ritardo nella comunicazione delle assenze per malattia poiché il recesso del datore di lavoro si giustifica solo se dette assenze sono ingiustificate. È quanto emerge da una recente pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di cassazione.
I Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di secondo grado che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento inflitto alla commessa di un negozio di casalinghi.
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