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In tema di tutela delle lavoratrici madri, la Corte di Cassazione ha precisato che la prestazione economica dell’indennità per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità presuppone la domanda amministrativa all’I.N.P.S., cui non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla A.S.L.
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