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Non spetta alcun risarcimento per “mobbing” al lavoratore che non riesca a dimostrare che, ai suoi danni, è stato tenuto un comportamento intenzionalmente e ingiustificatamente ostile, avente le caratteristiche oggettive della prevaricazione e della vessatorietà, connotato da plurime condotte emulative e pretestuose, essendo irrilevanti al tal fine le mere posizioni divergenti e/o conflittuali connesse alle ordinarie dinamiche relazionali all'interno dell'ambiente lavorativo.
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