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Il lavoratore che durante il permesso per l’assistenza del familiare portatore di handicap ha svolto, per suo conto, alcune commissioni fuori dall’abitazione non può essere licenziato. Infatti, l’assistenza prevista dalla Legge 104 del 1992, alla quale sono funzionali i permessi retribuiti del lavoratore, non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compiere autonomamente. Spetta al lavoratore l'onere di dimostrare che le incombenze svolte durante i permessi sono collegate a specifici interessi e utilità dei congiunti in tal modo assistiti.
Questi principi si ricavano da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)