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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di professioni sanitarie e ha affermato che, in caso di attività libero professionale svolta "intra moenia", l'imposta regionale sulle attività produttive grava, ai sensi del D.lgs. n. 446 del 1997, sul Datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del Datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la traslazione integrale a carico del dipendente.
(prezzi IVA esclusa)