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Il dipendente che si è rifiutato di eseguire mansioni inferiori e diverse da quelle proprie della sua qualifica, non può essere licenziato. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che conferma la decisione del Giudice di secondo grado in punto di tutela reintegratoria ex art. 18 Stat. Lav. per insussistenza del fatto contestato.
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