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L’azienda non sempre può licenziare l’addetto alle vendite che si rivolge in modo molto scortese a un cliente, tanto da non fagli portare a termine l’acquisto. Se si tratta dell’unica violazione dell’obbligo previsto dal CCNL «di usare modi cortesi col pubblico» e l’affare non concluso non danneggia gravemente l’azienda, per via del modesto valore economico del bene invenduto, l’episodio risulta punibile con una sanzione conservativa, e quindi non si giustifica il licenziamento. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)