Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’Azienda Sanitaria Locale, per recuperare quanto indebitamente versato, quale sostituto d’imposta, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, deve presentare istanza di rimborso al Fisco o all’Ente previdenziale di competenza, in quanto il rapporto dei medici dipendenti e quello dei medici in convenzione sono del tutto sovrapponibili, con la conseguenza che non è ammissibile l’azione di restituzione dell’indebito esercitata direttamente nei confronti di questi ultimi.
(prezzi IVA esclusa)