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Il collocamento in aspettativa sindacale non fa venir meno la continuità del rapporto di lavoro e, quindi, gli obblighi e i poteri che ad esso ineriscono (con esclusione unicamente degli obblighi rispettivi di prestazione e retribuzione), sicché in capo alla parte datoriale permane la facoltà di esercizio del potere disciplinare.
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