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Il datore di lavoro deve risarcire il danno patito dal dipendente se emerge che l’infortunio è dovuto al mezzo di trasporto aziendale, in quanto inadeguato ai tratti di strada non asfaltati e particolarmente sconnessi da percorrere per esigenze di servizio. La responsabilità discende dall’obbligo di protezione del lavoratore ex art. 2087 c.c. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, relativa al caso di un portalettere, che, in conseguenza di una rovinosa caduta a terra da un motociclo di dotazione aziendale, ha riportato l'amputazione della falange di una mano.
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