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La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica in modo rilevante la disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introducendo un criterio dinamico di verifica della soglia dimensionale basato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Le nuove regole ampliano progressivamente la platea dei datori di lavoro obbligati al conferimento del TFR, prevedendo soglie differenziate nel tempo (60 addetti per il biennio 2026-2027, 50 addetti per il periodo 2028-2031 e 40 addetti dal 2032).
L’articolo analizza le indicazioni operative fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, soffermandosi sui criteri di determinazione del requisito dimensionale, sulla decorrenza dell’obbligo contributivo e sulle principali ricadute operative per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro.
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006. Le modifiche sono state oggetto di prime indicazioni amministrative da parte dell’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che fornisce istruzioni operative, contabili e applicative di particolare rilevanza per i datori di lavoro e per i professionisti incaricati della gestione degli adempimenti contributivi.
L’intervento normativo segna un superamento del criterio “statico” legato esclusivamente al primo anno di attività aziendale, introducendo un sistema dinamico di verifica della dimensione occupazionale.
La disciplina del Fondo di Tesoreria continua ad applicarsi esclusivamente ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 c.c. in materia di TFR.
Sono pertanto obbligati al versamento:
Restano esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex d.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente privatizzati.
Il fulcro della riforma è rappresentato dalla ridefinizione delle soglie dimensionali, da verificarsi sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga.
La circolare INPS individua tre diversi regimi temporali:
La verifica della soglia non ha effetto retroattivo sul periodo in corso, ma incide sull’obbligo contributivo a decorrere dall’anno successivo, assumendo rilievo esclusivamente la media occupazionale dell’anno precedente.
Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda le aziende di nuova costituzione.
Per queste ultime, continua a trovare applicazione la disciplina previgente: qualora nell’anno di inizio attività venga raggiunta la media di 50 dipendenti, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge già dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
La circolare chiarisce inoltre che:
La quota mensile di TFR da conferire al Fondo di Tesoreria è determinata applicando alla retribuzione utile l’aliquota del 7,41% (1/13,5), in conformità all’art. 2120 c.c.
Da tale importo va detratto il contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982.
Il versamento deve essere effettuato mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, con le stesse modalità previste per la contribuzione previdenziale obbligatoria. La contribuzione al Fondo non beneficia di alcuna agevolazione contributiva.
Restano ferme le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui:
Tali misure assumono particolare rilevanza in un contesto di progressiva estensione della platea dei datori di lavoro obbligati al Fondo di Tesoreria.
Ai fini operativi, i datori di lavoro interessati devono richiedere il codice di autorizzazione “1R” sulle posizioni INPS interessate.
Per i periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05” nel flusso Uniemens per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della Legge di Bilancio 2026.
È inoltre prevista una finestra di regolarizzazione: l’obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
La società Alfa S.r.l., operante nel settore dei servizi e costituita nel 2018, occupava nel corso dell’anno 2024 una media di 57 lavoratori dipendenti. In tale periodo, non essendo stata raggiunta la soglia dimensionale prevista dalla normativa vigente, la società non risultava obbligata al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Nel corso dell’anno 2025, a seguito di un ampliamento dell’attività aziendale, l’organico medio annuo sale a 62 dipendenti. Tutti i rapporti di lavoro sono regolati dall’articolo 2120 del codice civile e una parte dei lavoratori ha manifestato espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e delle istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, la società Alfa S.r.l., avendo superato nel 2025 la soglia di 60 addetti, è tenuta a decorrere dal 1° gennaio 2026 al versamento mensile delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria per tutti i lavoratori interessati.
L’obbligo contributivo riguarda esclusivamente le quote di TFR maturate dal gennaio 2026 in avanti e deve essere assolto con le ordinarie modalità di versamento della contribuzione previdenziale, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previa verifica e, se necessario, richiesta del codice di autorizzazione “1R”. Eventuali riduzioni dell’organico intervenute nel corso del 2026 non incidono sull’obbligo già sorto, in quanto il requisito dimensionale è cristallizzato sulla base della media occupazionale dell’anno precedente.
Un datore di lavoro che nel 2024 occupava mediamente 58 dipendenti e nel 2025 raggiunge una media di 61 lavoratori è tenuto al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria già nel corso del 2025?
No. L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge con riferimento ai periodi di paga decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene verificato il superamento della soglia dimensionale. Pertanto, nel caso prospettato, il superamento della soglia di 60 addetti nel 2025 comporta l’insorgenza dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2026, sulla base della media occupazionale dell’anno solare precedente, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.
Qualora un datore di lavoro, obbligato al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026, riduca nel corso dello stesso anno l’organico al di sotto della soglia di 60 dipendenti, viene meno l’obbligo contributivo?
No. Eventuali riduzioni dell’organico intervenute successivamente all’insorgenza dell’obbligo non incidono sul conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Il requisito dimensionale, infatti, è determinato esclusivamente sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga considerato. Di conseguenza, l’obbligo di versamento permane per tutto l’anno di competenza, indipendentemente dalle variazioni occupazionali intervenute nel corso dello stesso.
(prezzi IVA esclusa)