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Il contratto di apprendistato nasce già a tempo indeterminato ma può essere risolto ad nutum alla scadenza alla fine del periodo formativo. Durante lo svolgimento del periodo formativo il datore di lavoro può recedere soltanto in presenza di una specifica e comprovabile motivazione di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo. L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo non necessita, invece, di alcuna motivazione in caso di superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova o cessazione dell’attività aziendale.
(prezzi IVA esclusa)