16 ottobre 2013

Agenzia di somministrazione: conciliazione obbligatoria

La norma introdotta dalla riforma Fornero in merito alla conciliazione obbligatoria si applica anche alle agenzie per il lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 27/2013, chiarisce che la norma sulla conciliazione obbligatoria si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti economici) sia un’agenzia di somministrazione di lavoro, qualora sussistano i requisiti dimensionali e si tratti appunto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il quesito – L’ASSASOM ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti economici). In particolare, è stato chiesto se la suddetta normativa possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da un’agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.

Quadro normativo -
In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che l’art. 7 della L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale. A tal proposito, il Ministero del Lavoro rammenta come già con la circolare n. 3/2013 è stata evidenziata la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali di cui sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore.

Risposta MLPS –
Alla luce di quanto su illustrato, il MLPS ritiene che non esistano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione. Pertanto, l’art. 7 della L. n. 604/1996 trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia un’agenzia; ciò evidentemente qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.

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