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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 27/2013, chiarisce che la norma sulla conciliazione obbligatoria (art. 1, c. 40 della L. n. 92/2012) si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti economici) sia un’agenzia di somministrazione di lavoro, qualora sussistano i requisiti dimensionali e si tratti appunto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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