Il D.Lgs. n. 148/2015 si applica anche agli operai, impiegati e quadri del settore agricolo. La norma, infatti, parla di tutte le categorie di prestatori di lavoro subordinato, escludendo soltanto i dirigenti.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 17/2016.
CIG agricoltura – In base alla vecchia disciplina, il trattamento CIG nel settore agricolo era disciplinato dall’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, la quale ha inizialmente riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate.
Successivamente, è intervenuto l’articolo 14, comma 2, della Legge n. 223/1991 che ha esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati e ai quadri. Pertanto, le norme innanzi citate definivano il campo di applicazione dei destinatari del trattamento di sostegno al reddito per il settore agricolo (operai, impiegati e quadri).
Dal 24 settembre 2015, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148/2015 che – nel riformare gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – ha confermato la vigenza dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, per quanto compatibile, prevedendo, contestualmente, l’abrogazione dell’articolo 14 della Legge n. 223/1991 (articolo 46, comma 1, lettera m).
Da qui sono nati dubbi di natura interpretativa in merito alla possibilità per gli impiegati e i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore agricolo.
Chiarimenti MLPS – L’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Pertanto, la norma fa riferimento a tutte le categorie di prestatori di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) escludendo soltanto i dirigenti. Ne deriva che sono beneficiari dei trattamenti CIG, anche per il settore agricolo, le categorie degli operai, impiegati e quadri.
In tale contesto, l’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 148/2015 stabilisce che l’articolo 8 citato della Legge n. 457/1972 e successive modificazioni rimane in vigore ma soltanto per quanto compatibile con le nuove disposizioni del Decreto Legislativo. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che il riferimento della norma di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015 e che pertanto deve farsi applicazione, nell’individuazione dei lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo, del principio generale di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 148.
Inoltre, non assume neppure rilievo l’abrogazione dell’articolo 14, comma 2, della L. n. 223/1991 in quanto l’individuazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni è attualmente oggetto della disposizione innanzi citata di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148/2015.