Premessa – È ammesso il diritto all’indennità di disoccupazione agricola o all’indennità di disoccupazione “Mini-ASpI 2012” in caso di lavoro promiscuo. Infatti, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività di lavoro dipendente sia nel settore agricolo che in quello non agricolo, i periodi di contribuzione versata a titolo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria sono cumulabili ai fini del diritto e della misura dell’indennità di disoccupazione agricola, purché sia prevalente il lavoro svolto nel settore agricolo nell’anno o nel biennio di riferimento per la prestazione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6675 di ieri, fornendo utili chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione agricola per la definizione delle domande in competenza 2012.
Gli effetti della Riforma del lavoro – Nonostante i lavoratori agricoli dipendenti (OTI e OTD) restano esclusi dall’applicazione dell’ASpI, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha comunque prodotto effetti rilevanti anche sulle prestazioni di disoccupazione previste per il settore agricolo. Infatti, dal 1° gennaio 2013 non è più erogabile l’indennità di disoccupazione agricola a coloro che possano far valere solo il requisito ridotto. Pertanto, a partire dalle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2012 (domande presentate nel 2013), il richiedente avrà diritto all’indennità solo se, oltre agli altri requisiti previsti, potrà far valere, nell’anno di competenza della prestazione e nell’anno precedente, almeno 102 contributi giornalieri contro la disoccupazione involontaria per attività lavorativa dipendente agricola e non agricola, con prevalenza di attività di lavoro dipendente in agricoltura nell’anno o nel biennio. Di conseguenza, se il requisito delle 102 giornate nel biennio non può essere soddisfatto, seppure in presenza di 78 gg di lavoro dipendente nell’anno di competenza, la domanda sarà definita con una reiezione automatica.
Requisiti – Per poter godere dell’indennità di disoccupazione agricola, l’assicurato deve possedere almeno due anni di assicurazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. In pratica, è necessaria: l’iscrizione negli elenchi nominativi per almeno due anni (anno della domanda e un altro anno a partire dal 1949); ovvero l'iscrizione negli elenchi nominativi relativi all'anno cui si riferisce la domanda e l'accreditamento di almeno un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di competenza della prestazione.
Elenchi annuali – Gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, utili per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, sono stati pubblicati il 31 marzo 2013 sul sito internet dell’INPS (www.inps.it). Successivamente, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici provvederà a rilasciare il webservice per il batch dei dati contributivi e retributivi dei lavoratori agricoli nella procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti.
Definizione delle domande – Conclusa la fase di batch degli Elenchi, verrà resa disponibile la funzione di calcolo delle domande che si trovano nello stato di “Prenotabile per il calcolo”. Nel procedere a definire le domande entro il 31 maggio 2013, l’INPS precisa che è necessario effettuare un rapido controllo degli esiti del calcolo, al fine di garantire l’esattezza dei prodotti delle elaborazioni. Una volta elaborata la domanda, infatti, non sarà più possibile correggere i dati inseriti se non con un successivo riesame e, soprattutto, non potrà essere bloccato il pagamento che dovesse risultare di importo inesatto o non spettante.
Pagamenti inferiori a 1.000 euro – Infine, l’INPS ricorda che non è più possibile effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a 1.000 euro, visto che dal 1° luglio 2012 sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni normative in materia di “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante” (art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011). Di conseguenza, nei casi in cui non sia stato richiesto l’accreditamento su coordinate IBAN e l’indennità calcolata risulti di importo superiore a 1.000 euro, le relative domande verranno scartate dopo il calcolo, con apposita motivazione.
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