27 giugno 2012

Agricoli. Istruzioni per la pubblicazione degli elenchi

Al lavoratore non verrà inviata alcuna notifica individuale della variazione di giornate degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito delle novità normative introdotte dalla prima “manovra estiva” (D.L. n. 98, convertito nella L. n. 111/2011) in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, l’INPS chiarisce che la pubblicazione di tali elenchi avranno, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata, pertanto al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. Lo rende noto l’Istituto previdenziale con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, in considerazione della pubblicazione del primo elenco nominativo di variazione.

Manovra estiva – Come è noto, all’art. 38, c. 6 e 7, della prima “manovra estiva” sono stati introdotti sostanzialmente due novità in merito alla notifica degli elenchi nominativi, annuali e di variazione dei lavoratori agricoli. La prima concerne la loro pubblicazione direttamente sul sito internet dell’INPS, avente valore di notifica a ogni effetto di legge. La seconda innovazione normativa invece, è quella relativa alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione i quali riportano i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.

La pubblicazione – Nel dettaglio, gli elenchi in questione dovranno essere pubblicati secondo le seguenti tempistiche: entro il 15 giugno (primo elenco di variazione); entro il 15 settembre (secondo elenco di variazione); entro il 15 dicembre (terzo elenco di variazione); entro il 10 marzo dell’anno successivo (quarto elenco di variazione).

Le modalità di pubblicazione - Per pubblicare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli i soggetti interessati dovranno accedere sul sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi” e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Scaduto il predetto termine gli elenchi non saranno più visualizzabili. Ciò renderà molto più semplice la consultazione. Infatti, gli elenchi potranno essere visualizzabili, sia mediante libero accesso sia senza utilizzo del PIN, per singola provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.

Centri per l’impiego – Tuttavia, le suddette novità normative non fanno venir meno l’obbligo della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l’impiego, entro i venti giorni successivi alla data di pubblicazione.
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