L’INPS, con la Circolare n. 46 di ieri, ha fornito – per l’anno 2016 – gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità concessi dai Comuni, nonché i requisiti economici per accedere alle menzionate prestazioni sociali.
A tal proposito, particolare rilevanza assume la recente novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno.
A tal proposito, si ricorda che l’entità effettiva degli assegni varia in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
ANF Comunale – L’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori, che va richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’assegno, rimane fissato per l’anno 2016 nella misura di 141,30 euro mensili (che corrispondo a un importo complessivo di 1.836,90 euro).
Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2016, non superiore a 8.555,99 euro.
Assegno di maternità - L’assegno di maternità, la cui domanda va presentata negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento, è pari a 338,89 euro mensili per l’anno 2016 (per un importo complessivo 1.694,45 euro).
In quest’ultimo caso, il valore ISEE da tenere in considerazione è pari a 16.954,95 euro.
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