Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – A finire sotto i riflettori degli ispettori previdenziali sono le denunce aziendali DM 10/2 relative al 2008 e al 2009 per le quali sono state riscontrate irregolarità nei conguagli degli importi spettanti ai lavoratori con familiari a carico. In particolare, i controlli si riferiscono ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui siano presenti componenti inabili, in quanto la stessa assorbe circa l’80% delle somme conguagliate a titolo ANF. Lo spiega l’INPS con la circolare n. 136/2011 del 25 ottobre 2011, precisando con la presente che è in fase di sperimentazione l’apposita procedura che consentirà la verifica formale e sostanziale.
L’assegno al nucleo familiare – L’ANF compete ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e redditi rientranti nei limiti stabiliti annualmente dalle leggi. Esso è calcolato in base alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dichiarati e viene liquidato dal datore di lavoro al lavoratore in seguito alla compilazione della dichiarazione di responsabilità denominato ANF/DIP – COD. SR 16. Successivamente, il datore di lavoro comunica all’INPS i nomi dei lavoratori che beneficiano della prestazione, dove è lo stesso datore di lavoro ad erogarla, per conto dell’Istituto, con la possibilità di scomputare tali somme in sede di versamento dei contributi dovuti e dichiarati tramite la denuncia contributiva.
L’attività di verifica amministrativa – Al fine di individuare probabili situazioni di non congruità da assoggettare a verifica è stato elaborato un percorso metodologico sulla base dei dati presentati ai datori di lavoro. Tale metodologia ha consentito di individuare una lista di beneficiari di ANF e una serie di aziende da sottoporre a verifica amministrativa. A tal proposito, tre sono le tipologie di conguagli indebiti riscontrati dall’INPS: erronea attribuzione della classe reddituale e dunque erogazione di importi superiori a quelli spettanti; la somma dei redditi da lavoro dipendenti del nucleo familiare non raggiunge almeno il 70% del reddito complessivo, e dunque l’assegno familiare non spetta; oppure più persone dello stesso nucleo familiare percepiscono il trattamento di famiglia.
La fase sperimentale – Come precisato in premessa, è in corso di realizzazione un’apposita procedura che consentirà la verifica formale e sostanziale delle informazioni contenute in archivi interni ed esterni all’Istituto. Pertanto, si dà avvio ad una fase sperimentale a livello nazionale, da concludere entro il 30 novembre. A tal fine sono state predisposte le liste delle aziende e dei lavoratori che hanno beneficiato degli ANF da sottoporre a verifica.
Controllo formale e sostanziale – Prima di procedere alla convocazione dell’azienda, gli operatori controlleranno se alcune informazioni relative alle dichiarazioni Emens e se i conguagli effettuati dell’azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore. Il controllo della documentazione acquisita si articolerà in due fasi: controllo formale e sostanziale. Sulla base dei riscontri gli uffici inviteranno le aziende al contraddittorio, nel corso del quale dovrà essere esibita la documentazione relativa alle prestazioni erogate ai dipendenti.
Il verbale di accertamento – In sede di convocazione dovrà essere redatto un verbale di accertamento, il quale può concludersi: senza addebito, qualora la stessa azienda dimostri la correttezza del conguaglio effettuato; con addebito, in caso debba essere avviato il recupero della contribuzione non versata. In quest'ultimo caso, dovrà essere inviata una diffida che conterrà l’intimazione al pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni, per omissione o evasione a seconda della gravità riscontrata, alla quale l’azienda potrà adempiere effettuando il pagamento con modello F24 entro 30 giorni. In caso contrario si passerà alla procedura esecutiva tramite l’Agente della Riscossione.