Le 4 settimane di ferie retribuite, maturate annualmente dal lavoratore subordinato, devono essere fruite entro limiti di tempo predeterminati: per almeno 2 settimane, nel corso dell'anno di maturazione e per le per le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In caso di mancata fruizione delle ferie, il datore di lavoro è obbligato a versare la relativa contribuzione previdenziale entro il mese di agosto del secondo anno successivo, dunque entro il prossimo 20 agosto per maturate nel 2021 e ancora non fruite. Quali sono le sanzioni previste per le aziende non in regola?
Indice argomenti
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Premessa
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Ferie retribuite e periodo di fruizione
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Obbligo contributivo per il datore di lavoro
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Sospensione dei termini di fruizione
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Recupero della contribuzione versata
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Sanzioni amministrative
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Anticipo contributi dovuti su ferie non godute al 30 giugno (194 kB)
Anticipo contributi dovuti su ferie non godute al 30 giugno
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