22 aprile 2015

Appalti. Responsabilità solidale derogabile

Le organizzazioni datoriali possono derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti per garantire l’assolvimento degli obblighi retributivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Spetta alle organizzazioni datoriali e sindacali la possibilità di derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti, mediante la sottoscrizione di appositi contratti collettivi nazionali; ciò al fine di estinguere gli obblighi retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi e assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

A specificarlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 9/2015.

Il quesito – L’ARIS ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di poter derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti (art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003).
In particolare, è stato chiesto se l’espressione, salvo "diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”, si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.

Responsabilità solidale negli appalti – Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che siano impiegati negli appalti, disciplinata in generale dall’art. 1676 del c.c. e dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003. Quest’ultima norma, in particolare, dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale potrà essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto.

Successivamente, è intervenuto l’art. 4, co. 31 della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha reso più flessibile la responsabilità solidale negli appalti prevedendo che:
• i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono derogare al regime di responsabilità solidale, introducendo metodi che consentano di verificare la regolarità complessiva degli appalti;
• il committente chiamato in giudizio per il soddisfacimento dei crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
Ultimo intervento in ordine cronologico sul tema è rappresentato dall’art. 9, co. 1 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), il quale ha specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.

Risposta MLPS – Alla luce di quanto su esposto, il Ministero del Welfare ha evidenziato che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.
Quindi, nell’ambito di tali contratti le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.
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